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ATTO COSTITUTIVO
E STATUTO
del 1993
del 1993
STATUTO
modificato nel 2020
modificato nel 2020
REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI IN CITTÀ
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 08/03/2011 , Modificato con deliberazione del C.C. n. 49 del 23/07/2019, In vigore dal 27/08/2019
PLANIMETRIA
del civico canile
PROTOCOLLO DI INTESA
tra Comune di Genova, gestore del canile municipale e le altre associazioni di volontariato del canile
LEGGE REGIONALE TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO
n° 23 del 22 marzo 2000. Bollettino Ufficiale n° 7 del 12 aprile 2000
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE
del 6 agosto 2013 e relativa modifica del 3 agosto 2015IL NUOVO CODICE DEL TERZO SETTORE
CARTA DEI VALORI DEL VOLONTARIATO
a cura del Celivo
ATTESTATO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DEL TERZO SETTORE
sezione delle organizzazioni di volontariato
MODULO VARIAZIONE PROPRIETÀ ANIMALE DI AFFEZIONE
MODULO VARIAZIONE RESIDENZA
MODULO RINUNCIA PROPRIETÀ
PRONTUARIO SOCCORSO DEGLI ANIMALI
NORMATIVA DECESSO ANIMALI DI AFFEZIONE
In caso di decesso di un cane o un gatto il proprietario/detentore dell'animale deve rivolgersi ad una ditta debitamente riconosciuta di propria fiducia per il ritiro e lo smaltimento delle spoglie.
La ditta Eco Eridania assicura questo servizio su richiesta dell’interessato al numero telefonico 010 913 1055. Il servizio è a pagamento e le spese sono integralmente a carico del proprietario/detentore dell'animale.
La morte del cane va inoltre denunciata alla S. C. Sanità Animale per la cancellazione dell’animale dall'Anagrafe canina, compilando l'apposito modulo "Decesso cane".
La morte del cane va inoltre denunciata alla S. C. Sanità Animale per la cancellazione dell’animale dall'Anagrafe canina, compilando l'apposito modulo "Decesso cane".
Rinvenimento di spoglie di cani di proprietà sconosciuta o di gatti randagi
In caso di rinvenimento di spoglie di cani di proprietà sconosciuta o di gatti randagi è necessario attivare telefonicamente il servizio di ritiro, inviando la richiesta alla ditta Eco Eridania al numero telefonico 010 001 7534
Riferimenti ASL3:
MODULO DICHIARAZIONE DECESSO ANIMALE DI AFFEZIONE
IGIENE URBANA E PROFILASSI
Cattura di cani randagi e vaganti. Trasporto di cani randagi e gatti di strada feriti o malati
Le segnalazioni della presenza di cani randagi e vaganti, nonché le richieste di prelevamento e trasporto di cani randagi e gatti di strada feriti o malati devono essere inoltrate telefonicamente, tutti i giorni, 24 ore su 24, al numero 010 849 8685. Il servizio viene attualmente svolto dalla P.A. Croce Gialla onlus.
Rinvenimento di spoglie di cani di proprietà sconosciuta o di gatti randagi
In caso di rinvenimento di spoglie di cani di proprietà sconosciuta o di gatti randagi è necessario attivare il servizio di ritiro tramite richiesta telefonica al numero 010 001 7534, oppure via fax al numero 010 421 1025, oppure all’indirizzo di posta elettronica logistica.arenzano@ecoeridania.it. Il servizio viene attualmente svolto dalla ditta EcoEridania s.p.a.
Rinvenimento di carcasse di animali (escluso cani e gatti, per i quali vale quanto riportato nel punto precedente) rinvenute sul suolo pubblico del Comune di Genova
Per il servizio di raccolta di carcasse di TOPI – RATTI – COLOMBI – GABBIANI – ANIMALI SELVATICI – ANIMALI DOMESTICI (esclusi CANI e GATTI) E ANIMALI NON DOMESTICI DI PROPRIETÀ SCONOSCIUTA – ANIMALI ESOTICI DI PROPRIETÀ SCONOSCIUTA rinvenute sul suolo pubblico del Comune di Genova è necessario contattare il Centralino del Comune di Genova al numero 010 557 111 chiedendo di essere messi in comunicazione con la Polizia Municipale (tutti i giorni, 24 ore su 24) o con l’Ufficio animali (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16).
ACCERTAMENTI SANITARI SUL MALTRATTAMENTO DI ANIMALI D'AFFEZIONE
Inoltro di dettagliata segnalazione alla S.C. Sanità Animale all'indirizzo sanita.animale@asl3.liguria.it, che procederà all'intervento.
IL CANE E LA LEGGE: LE NORME FONDAMENTALI
È fondamentale che chi possiede un cane conosca la legge che tutela i diritti e regola eventuali obblighi.
Il maltrattamento degli animali viene punito dall’Articolo. 727 del Codice Penale, il quale, modificato con la Legge n. 189 del 20 luglio 2004, prevede che: «Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».
L’Art. 544-ter specifica che: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro». La stessa pena è prevista per chiunque rechi danno alla salute di un animale (che sia o no di un proprietario), e viene raddoppiata qualora il danno determini la morte dell’animale.
Dal 1 novembre 2011 è inoltre in vigore la normativa che vieta il taglio di orecchie e coda a fini estetici. La violazione di tale divieto è punita con una multa variabile da 5.000 a 30.000 euro o con la reclusione da tre a diciotto mesi, ai sensi dell’Articolo. 544 del Codice Penale.
Dal 1 novembre 2011 è inoltre in vigore la normativa che vieta il taglio di orecchie e coda a fini estetici. La violazione di tale divieto è punita con una multa variabile da 5.000 a 30.000 euro o con la reclusione da tre a diciotto mesi, ai sensi dell’Articolo. 544 del Codice Penale.
Per i proprietari
Articolo.1 della legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo (Legge 281/1991): «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d’affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente». La tutela degli animali d’affezione è regolata anche da leggi regionali; inoltre ogni comune può emanare ordinanze a riguardo.
Articolo.3 comma 1 della legge quadro prevede «L’istituzione dell’anagrafe canina presso i comuni o le ASL, nonché le modalità per l’iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore». Dal 2005 l’obbligo del tatuaggio è stato sostituito dall’applicazione di un microchip contenente il codice identificativo del cane. È quindi obbligatorio per chi possiede un cane provvedere alla sua registrazione entro il secondo mese di vita presso l’anagrafe canina del comune di appartenenza. Il certificato di iscrizione a tale anagrafe dovrà poi accompagnare sempre il cane durante i suoi trasferimenti o cambi di proprietà.
Articolo.5 della legge quadro di cui sopra prevede le sanzioni e precisamente: «Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000 ». (Si ricorda che l’Art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.» [n.d.A.])
Articolo.2052 del Codice Civile riguarda i danni da animali e sancisce che: «Il proprietario di un animale o chi lo ha in custodia è responsabile dei danni causati dall’animale, sia che esso fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salva sempre la prova del caso fortuito». L’Ordinanza per la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (in vigore dal 23 marzo 2009) stabilisce che il ruolo del proprietario del cane è fondamentale nella prevenzione di eventuali aggressioni da parte dell’animale a persone terze ed è responsabile anche penalmente, oltre che civilmente, di eventuali danni a cose e persone da essi provocati, anche quando il cane è stato affidato a persone terze. I cani hanno inoltre l’obbligo di uso del guinzaglio quando sono condotti in ambienti urbani e aperti al pubblico (fanno eccezione aree appositamente dedicate). Il proprietario dovrà inoltre avere sempre con sé una museruola (del tipo rigido o morbido) da far indossare al cane in caso di necessità.
Per saperne di più: A cura di M. Neri, Cane – Manuale completo, Giunti 2011
OPUSCOLI INFORMATIVI
COMUNE DI GENOVA - REGOLAMENTO DETENZIONE DEI CANI IN CITTÀ
Tenuto conto che le norme del regolamento condominiale non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino (art. 1138 c.c.), la detenzione degli animali nelle parti esclusive del condominio è consentita con le seguenti modalità:
Nelle abitazioni è vietata la detenzione di cani che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti ed in altro modo, specialmente durante la notte, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, per l’ordine e per il decoro.
In caso di permanenza, anche momentanea, di cani su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare che eventuali lordure rechino danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori.
La normativa di riferimento è la legge regionale 23/2000 ed il Civico Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città.
Compiti di vigilanza sono svolti dalla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Sanità Animale e dal Comune - Direzione di Polizia Municipale - i cui agenti sono incaricati di accertare l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti presso i proprietari o detentori di cani e di diffidarli ad allontanare gli animali stessi o a metterli in condizione di non disturbare.
I cani possono essere tenuti liberi entro i limiti dei luoghi o proprietà private purché non accessibili al pubblico. Deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali custoditi comunque in modo da non recare danno o molestia. Le recinzioni di tali proprietà, confinanti con strade pubbliche o altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo da evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
Non è consentito utilizzare una catena di misura inferiore a 4 metri. Il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo tale da evitare al cane di rimanere impigliato. Al cane tenuto a catena deve essere consentito di raggiungere il contenitore dell'acqua ed un riparo per proteggersi dalle intemperie, rialzato al suolo e coperto da almeno tre lati.
- in caso di regolamento condominiale di tipo contrattuale precostituito dal costruttore o dall’originario unico proprietario dell’intero edificio, le norme che vietino la tenuta degli animali nell’appartamento devono essere espressamente rifiutate nel contratto di acquisto o di locazione
- in caso di regolamento condominiale di tipo assembleare le norme che vietino la tenuta degli animali nell’appartamento devono essere adottate all’unanimità per essere vincolanti
Nelle abitazioni è vietata la detenzione di cani che disturbino con insistenti e prolungati latrati, con guaiti ed in altro modo, specialmente durante la notte, la pubblica quiete o presentino pericolo per la pubblica incolumità, per l’ordine e per il decoro.
In caso di permanenza, anche momentanea, di cani su balconi, terrazzi e simili, i proprietari devono evitare che eventuali lordure rechino danno o molestia ai passanti e agli inquilini dei piani inferiori.
La normativa di riferimento è la legge regionale 23/2000 ed il Civico Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali in Città.
Compiti di vigilanza sono svolti dalla A.S.L. 3 Genovese - U.O. Sanità Animale e dal Comune - Direzione di Polizia Municipale - i cui agenti sono incaricati di accertare l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti presso i proprietari o detentori di cani e di diffidarli ad allontanare gli animali stessi o a metterli in condizione di non disturbare.
I cani possono essere tenuti liberi entro i limiti dei luoghi o proprietà private purché non accessibili al pubblico. Deve essere posto un cartello di avvertimento e gli animali custoditi comunque in modo da non recare danno o molestia. Le recinzioni di tali proprietà, confinanti con strade pubbliche o altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo da evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
Non è consentito utilizzare una catena di misura inferiore a 4 metri. Il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo tale da evitare al cane di rimanere impigliato. Al cane tenuto a catena deve essere consentito di raggiungere il contenitore dell'acqua ed un riparo per proteggersi dalle intemperie, rialzato al suolo e coperto da almeno tre lati.
CONSIGLIO COMUNALE - SEDUTA 09/11/2022
ORDINE DEL GIORNO: "Situazione Canile Municipale di Monte Contessa"
CONSIGLIO COMUNALE - SEDUTA 28/07/2020
MOZIONE 97/2020: "Spostamento orario somministrazione cibo canile Monte Contessa"
Atto presentato da: Campanella Alberto (discussione al minuto 1:47:32)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.06.2011 N. 687
Procedure per la valutazione delle morsicature dei cani
GLI ANIMALI NEL CODICE DELLA STRADA
DELIBERA GIUNTA REGIONALE 2172/2008
Modifica della D.G.R. n. 908 del 03/08/2001
Modifica della D.G.R. n. 908 del 03/08/2001
"Individuazione dei requisiti strutturali e delle attrezzature di cui debbono essere dotate strutture di ricovero di animali pubbliche e private"
MALTRATTAMENTO DI ANIMALI - LEGGE 189/2004
RANDAGISMO, INDAGINE LAV 2018
BANDO GARA 2022
Gara europea a procedura aperta telematica per l'appalto del servizio di gestione della struttura - cura e custodia animali (lotto 1) e gestione del servizio veterinario (lotto 2)
QUESTITO IN MATERIA DI CODICE DEL TERZO SETTORE
BANDO GARA 2018
Capitolato speciale per l’espletamento del servizio di gestione della struttura – cura e custodia animali del civico canile denominato “Nuova Casa degli Animali” in località Monte Contessa a Genova Sestri Ponente